Art. 8.
(Contenzioso).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti aventi per oggetto terre civiche sono di competenza del giudice ordinario e ad essi si applicano le norme generali del codice civile, in particolare l'articolo 2652, primo comma, numero 6).
      2. Tutti i procedimenti già pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici devono essere definiti nel termine perentorio di un anno. Decorso tale termine, i procedimenti non conclusi sono dichiarati estinti.
      3. Le richieste di cui agli articoli 3 e 4, affisse in copia all'albo pretorio per la durata di due mesi, possono essere impugnate dinanzi al giudice competente per territorio entro i due mesi successivi mediante ricorso notificato al proprietario e al comune. Il giudice decide entro tre mesi, decorsi i quali il procedimento è considerato estinto.
      4. Contro le decisioni negative sulle istanze di cui agli articoli 3 e 4 da parte del consiglio comunale è ammessa impugnazione dinanzi al giudice competente, che decide entro tre mesi, decorsi i quali il procedimento è considerato estinto.
      5. Per le controversie non espressamente contemplate dalla presente legge si applicano le norme del codice civile.
      6. La trascrizione degli atti di legittimazione di usufrutto di beni civici di cui agli articoli 3 e 4 ha effetto sanante di controversie e di inadempienze pregresse.